Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

    Contro  la  Regione  Lombardia  in  persona  del presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 6 agosto 2007, n. 20, pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto
2007  e  recante  il  titolo  «Approvazione  dei  piani  di  prelievo
venatorio  per  la  stagione venatoria 2007/2008 ai sensi della legge
regionale  5 febbraio  2007,  n. 3  (Legge  quadro  sul  prelievo  in
deroga)».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  28 settembre 2007 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    Con  la  legge in esame la Regione Lombardia consente il prelievo
venatorio  in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la
stagione  venatoria  2007/2008,  in  attuazione della legge regionale
n. 2  del  5  febbraio  2007,  legge quadro sul prelievo venatorio in
deroga.
    Com'e' noto, la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2007 e' stata
oggetto,  nello scorso aprile 2007, di impugnativa dinanzi alla Corte
costituzionale  da  parte  del  Governo,  in  quanto contrastante con
l'art. 9  della direttiva comunitaria 79/409/CE. Tale legge, infatti,
non  prescrivendo  l'obbligo  di  argomentare  i motivi per i quali i
successivi  provvedimenti in deroga siano riconducibili alle esigenze
individuate  dalla  normativa  comunitaria e attribuendo al consiglio
regionale  il  compito  di  approvare  con legge regionale annuale il
Piano  venatorio  in  deroga adottato dalla giunta trasforma a regime
una  deroga  che,  nel  sistema  della  direttiva  comunitaria,  deve
rimanere  un  provvedimento  eccezionale,  adottato sulla base di una
precisa  e  puntuale  analisi  dei  presupposti e delle condizioni di
fatto,  stabilite  ai fini dell'adozione delle deroghe, al contrario,
nella  legge quadro della Regione Lombardia la deroga si profila come
«ordinaria», temporalmente riferita ad un atto legislativo necessario
e  cadenzato,  estraneo  alla previsione e alla ratio dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE.
    Le  disposizioni  contenute  nella legge regionale 6 agosto 2007,
n. 20  risultano  conseguentemente  (per  la  regola  generale  della
illegittimita'   derivata   dall'atto   presupposto)   egualmente  in
contrasto  con  la  direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli  selvatici, violando gli articoli 10 e 117, primo comma della
Costituzione,   oltre  a  presentare  profili  di  illegittimita'  in
relazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di  cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera s) Cost.
    In particolare la norma contenuta nell'articolo 1 autorizzando il
prelievo  venatorio  in  deroga senza indicare la tipologia di deroga
attivata,   senza   indicarne   le   motivazioni,   senza  comprovare
l'inesistenza  di  altre  soluzioni  soddisfacenti,  senza  prevedere
un'analisi  dei  presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 9
della direttiva 79/409/CE contrasta con le disposizioni comunitarie.
    Inoltre,  il  mancato  rispetto del regime delle deroghe fa venir
meno  quegli  standard  minimi  e  uniformi  di  tutela  della fauna,
risultando    violata    l'esigenza   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema   di   competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
    In  realta' tutto il farraginoso sistema normativo adottato dalla
Regione   Lombardia  per  disciplinare  le  deroghe,  previste  dalla
normativa  comunitaria,  al  divieto  di  prelievo venatorio di fauna
protetta  hanno  la sola finalita' di sottrarre, senza una plausibile
ragione,  i provvedimenti di deroga che vengono adottati dalla giunta
al controllo giurisdizionale dei tribunali amministrativi regionali e
all'azione  cautelare da parte dei controinteressati, con conseguente
ulteriore violazione degli articoli 3 e 113 della Costituzione.